Nel nostro Paese la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività prevista dall’articolo 32 della Costituzione è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale. Istituito dalla legge 833 del 1978, il SSN italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro.
In sintesi, ecco i principi fondamentali su cui si basa il SSN:
- responsabilità pubblica della tutela della salute
- universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari
- globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto dai Livelli essenziali di assistenza
- finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale
- “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza con le altre regioni.
- la tutela del diritto fondamentale alla salute
- la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunità locali: il servizio sanitario nazionale
- la centralità della persona
- l’universalità, l’eguaglianza e l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi
- la globalità della copertura assistenziale: i livelli essenziali di assistenza e l’appropriatezza delle prestazioni
- il metodo della programmazione
- il finanziamento pubblico dei livelli essenziali di assistenza
- la regionalizzazione e la leale collaborazione tra i livelli di governo
- l’aziendalizzazione
- i soggetti erogatori e le prestazioni
- la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori
- l’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca
- l’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale
Il SSN assicura quindi un accesso ai servizi nel rispetto dei principi della dignità della persona, dei bisogni di salute, di equità, qualità, appropriatezza delle cure e economicità nell’impiego delle risorse. I cittadini effettuano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate ed esercitano il proprio “diritto alla salute” per ottenere prestazioni sanitarie, inclusive della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Il governo del sistema sanitario è esercitato in misura prevalente da Stato e Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilita dalla recente revisione della Carta costituzionale e dalla legislazione in materia. Le previsioni costituzionali recano una complessa distribuzione di competenze in tema di salute. Da un lato, alla legislazione statale spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in forza della lett. m) dell’art. 117, comma 2, d’altro canto, la tutela della salute rientra nella competenza concorrente affidata alle Regioni. Dunque, le Regioni possono legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei livelli essenziali come individuati da quest’ultima. In proposito va ricordato come l’espressione livelli essenziali sia mutuata dalla legislazione in materia sanitaria, e che l’art. 1 del dlgs 30 dicembre 1992 n. 502, così come sostituito dall’art. 1, dlgs 19 giugno 1999, n. 229, vi aggiunga l’aggettivo uniformi, a testimonianza della volontà di eliminare diseguaglianze nella fruizione dell’assistenza sanitaria nelle varie aree del Paese. La definizione di livelli essenziali di assistenza è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Nel trentennale dell’istituzione del SSN, il Ministero ha realizzato il “Libro bianco sui principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale”redatto al Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet della Libera Università degli studi sociali – LUISS “Guido Carli” e con la supervisione di una commissione di esperti dello stesso Ministero.
Nel documento si ripercorrono i vari momenti di costruzione del sistema, dalla legge 833/1978 al decreto legislativo 502/1992, alla riforma del 1999 (D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) fino alla modifica del titolo V della parte II della Costituzione, offrendo spunti di riflessione sull’organizzazione e sul funzionamento del SSN in particolare sui seguenti aspetti:
Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it