ALLEGATO XVIII
VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XVIII
VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla
possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso
carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere
tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti
lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed
essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima
sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego,
dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono
esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di
emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.
Richiami all’Allegato XVIII, punto 1:
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante
fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono
consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai
montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere
ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite
legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le
sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell’intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l’impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla
muratura per non meno di 15 centimetri e l’altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E’ ammessa deroga alla
predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a)
la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;