D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 106

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 70 di 166
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
si intende per
lavoro in quota
: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri
1. Fermo restando quanto previsto al
,
durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
Art. 159, co. 2, lett. b)
]
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 110 - Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto
con l’adozione di misure o cautele adeguate.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in
cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e
della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei
siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in
funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai
,
individua le
misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
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