TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 73 di 166
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
3.
Il sistema di protezione
deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita,
a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno,
detta fune di lavoro. e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di
una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a
evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve
essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al
ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nel
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Richiami all’Art. 116:
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive
1.
Ferme restando le disposizioni di cui al
quando occorre effettuare
lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;