TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale,
dagli ordini o collegi professionali
, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all
sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto
della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto
.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
al
4. L’attestato di cui al
non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di
pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di
cui al
o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi
e le relative modalità di svolgimento siano conformi all
L’attestato di cui al
non è richiesto
per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al
sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al
da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
INTERPELLI
Richiami all’Art. 98:
Articolo 99 - Notifica preliminare
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1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale
e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
al
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui al
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione del
possono chiedere copia
dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Richiami all’Art. 99:
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
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1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui al
con specifico riferimento ai rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo
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, nonché la stima dei
costi di cui al
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti al
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui a
e nel piano operativo di sicurezza.
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Si riporta l’art 90 comma 10:
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all
del fascicolo di cui al
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui al
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
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Si riporta l’art 90 comma 10:
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all
del fascicolo di cui al
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui al
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
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Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi
anche la
nota all’art. 28 comma 1