D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 95

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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INTERPELLI
Richiami all’Art. 82:
-
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori
non elettrici in vicinanza di linee elettriche
o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque
a distanze inferiori ai limiti di cui alla
,
salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui a
l
le disposizioni contenute
nelle pertinenti norme tecniche
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 83:
-
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini realizzati secondo le norme
tecniche
.
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori,
nebbie
infiammabili
o polveri
combustibili
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al
si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente Decreto
Legislativo e le pertinenti norme
tecniche
di cui al
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
Articolo 86 - Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del
,
in materia di
verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei
controlli di cui al
.
3. L’esito dei controlli di cui al
è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
e
3
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
[
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Richiami al Titolo III, Capo III:
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