D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 286

ALLEGATO IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 64 di 168
ALLEGATO
IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
-
sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o
uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
-
sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a
1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
-
sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se
in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
-
compreso;
-
sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000
V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici
aventi una determinata tensione nominale.
Tab. 1 Allegato IX
- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette
da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei
conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche
.
Un (kV)
D (m)
≤ 1
3
1 < Un ≤ 30
3,5
30 < Un ≤ 132
5
> 132
7
Richiami all’Allegato IX, tabella 1:
-
Richiami all’Allegato IX:
-
-
1...,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285 287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,...733
Powered by FlippingBook