ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere
per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante
lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi
igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione e temperatura
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati
impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d’aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei
lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di
dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e
intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un
pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
6. Porte e portoni
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall’uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.