ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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h)
ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i)
al rischio di elettrocuzione;
l)
al rischio rumore;
m)
al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai
e
il PSC contiene:
a)
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b)
le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del
cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in
cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al
ed al
e, previa consultazione delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di
verifica.
Richiami all’Allegato XV, punto 2:
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi del
del
presente Decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:
a)
i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1)
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2)
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3)
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato;
4)
il nominativo del medico competente ove previsto;
5)
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6)
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7)
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;