ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del
si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative
: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive,
dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure
: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti
: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro
: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro;
e) misure preventive e protettive
: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di
infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative
: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico
e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità
dell’opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori
: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC
: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
i) PSS
: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera
b)
del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS
: il piano operativo di sicurezza di cui al
e all’articolo 131, comma 2,
lettera
c)
, del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza
: i costi indicati al
nonché gli oneri indicati all’articolo 131 del D.lgs.
163/2006 e successive modifiche.
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni del
del presente Decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a)
l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
1)
l’indirizzo del cantiere;
2)
la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
3)
una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;
b)
l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con
l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area
ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d)
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1)
all’area di cantiere, ai sensi dei
e
2)
all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei
e
3)
alle lavorazioni, ai sensi dei punt
e
e)
le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei
e
f)
le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta
di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui ai
e