D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 98

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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h)
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi del
,
i cui contenuti sono riportati
nel
;
i)
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione
;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l)
idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento
ai lavori da realizzare
.
CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 89:
-
-
-
-
-
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui al
,
in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro
.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al
avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera,
prende in considerazione
i
documenti di cui
a)
e
b)
.
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici
, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all
.
5. La disposizione di cui al
si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui al
,
ha facoltà di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese affidatarie,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui al
,
i soggetti designati in attuazione dei
e
4
.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa
o ad un
lavoratore autonomo
:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese affidatarie
, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all
.
Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui al
,
il requisito di cui al
si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese
e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva
68
, corredato da autocertificazione in
68
Si riporta l’art 90 comma 10:
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all
o
del fascicolo di cui al
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui al
,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
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