D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 107

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 71 di 166
l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire,
per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai
cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
e
6
:
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
,
2
,
3
,
4
,
5
,
7
e
8
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 111:
-
-
Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare
quelli non ritenuti più idonei ai sensi del
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
Art. 159, co. 2, lett. b)
]
Articolo 113 - Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini
devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona
verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli
devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando
l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive,
devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per
un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli
devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare
la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono
richieste le misure di sicurezza indicate nelle
a)
e
b)
del
.
Le scale a mano usate per l’accesso ai
vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere
provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
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