TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 76 di 166
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo
dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per
l’andamento del lavoro.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Sanzioni per i lavoratori autonomi
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di
altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia
impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti
devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la
sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Richiami all’Art. 125:
Articolo 126 - Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 126:
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a
sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
Richiami all’Art. 127:
Articolo 128 - Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.