D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 115

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 79 di 166
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed
indelebile il marchio del fabbricante.
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione
delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è
messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) lettera soppressa dall’art. 80 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del
Titolo V
.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al
ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento
alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nel
XXI
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
,
8
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 136:
-
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
1.
Il preposto
, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
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