D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 123

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO V
- SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161 - Campo di applicazione
1. Il
presente
Titolo
stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, con decreto dei Ministeri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per
l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
DECRETI ATTUATIVI
Articolo 162 - Definizioni
1. Ai fini del
presente
Titolo
si intende per:
a)
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”
: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o
una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b)
segnale di divieto
: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c)
segnale di avvertimento
: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d)
segnale di prescrizione
: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e)
segnale di salvataggio o di soccorso
: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
f)
segnale di informazione
: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle
b)
ad
e)
;
g)
cartello
: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h)
cartello supplementare
: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla
g)
e che
fornisce indicazioni complementari;
i)
colore di sicurezza
: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
l)
simbolo o pittogramma
: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m)
segnale luminoso
: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico
: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
o)
comunicazione verbale
: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p)
segnale gestuale
: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Richiami all’Art. 162:
-
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all
,
risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o
con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente
alle prescrizioni di cui agli allegat
i
da
a
.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati
da
a
,
il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso,
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o
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