TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO V
- SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161 - Campo di applicazione
1. Il
presente
Titolo
stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, con decreto dei Ministeri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per
l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
DECRETI ATTUATIVI
Articolo 162 - Definizioni
1. Ai fini del
presente
Titolo
si intende per:
a)
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”
: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o
una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b)
segnale di divieto
: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c)
segnale di avvertimento
: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d)
segnale di prescrizione
: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e)
segnale di salvataggio o di soccorso
: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
f)
segnale di informazione
: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle
g)
cartello
: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h)
cartello supplementare
: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla
e che
fornisce indicazioni complementari;
i)
colore di sicurezza
: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
l)
simbolo o pittogramma
: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m)
segnale luminoso
: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico
: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
o)
comunicazione verbale
: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p)
segnale gestuale
: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Richiami all’Art. 162:
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all
risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o
con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente
alle prescrizioni di cui agli allegat
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati
il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso,
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o