D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 133

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
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Articolo 188 - Definizioni
1. Ai fini de
l
si intende per:
a)
pressione acustica di picco (ppeak)
: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";
b)
livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)
:
[
dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito
dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore
impulsivo;
c)
livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w)
: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli
di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito
dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a)
valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b)
valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c)
valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a)
il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione di 87 dB(A);
b)
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo
ricorrente.
Richiami all’Art. 189:
-
-
Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dal
,
il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a)
il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b)
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui al
;
c)
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d)
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e)
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f)
le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g)
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h)
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i)
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l)
la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al
,
può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono
riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla
durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel
,
il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure
determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al
individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articol
i
192
,
193
,
194
,
195
e
196
ed è documentata in conformità all
.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva
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