TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 15
, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
e i
rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti
dal
del presente decreto, interessati da attività di scavo
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.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui
al
e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
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2. Il documento di cui al
redatto a conclusione della valutazione
può essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui al
el decreto, su supporto informatico e
,
deve essere munito
anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al
di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data,
dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato
e contenere:
a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione
;
b)
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui al
c)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d)
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e)
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f)
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al
deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se
adotta il documento di cui al
in assenza degli elementi
di cui ai predetti commi
e
ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui al
in assenza
degli elementi di cui ai predetti commi
LETTERE CIRCOLARI
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Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da
errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012. Le modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dalla predetta legge, ai sensi del comma 3
della stessa, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, come specificato a
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, nel testo vigente il giorno
antecedente la data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a
proseguire l’attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni. Il citat
tabilisce che entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa sarà adottato un decreto istitutivo dell’albo di cui al
comma 4-bis dell’art. 104 del D.Lgs. 81/08
, in cui saranno
altresì definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali.
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Ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174
alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agl
el decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 … omissis.”.