TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui al
del presente decreto. Ai fini del
per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e
forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
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3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il
contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento
delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civil
, devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418
del Codice civile
i costi delle misure adottate per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni
.
I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.
Con riferimento ai contratti
di cui al
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere
indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale
deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del
il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 16
come da ultimo
modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 12
trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizione del presente Decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
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.
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro
Altri soggetti
•
Art. 26, co. 3, quarto periodo
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,
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Ai sensi dell’art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di
riconoscimento, previst
dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
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Commento personale a
il periodo a cui si riferisce la sanzione del
sembra, più correttamente, essere l’ultimo
e non il quarto.