TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico
servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio
e per la designazione degli addetti e del responsabile.
INTERPELLI
Richiami all’Art. 31:
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
è necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al
è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche
di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui al
di organizzazione e gestione delle
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai
evono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo
di studio di cui al
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’Accordo di cui a
4. I corsi di formazione di cui al
sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza
,
dal Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo di cui al
nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23,
e della laurea
magistrale LM26
di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000,
ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2
aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale
ai sensi della normativa vigente, sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente Decreto Legislativo, in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del
servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui al
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi del
e del
e
del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);