D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 66

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico
servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio
e per la designazione degli addetti e del responsabile.
INTERPELLI
Richiami all’Art. 31:
-
-
-
e
-
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
,
è necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al
,
è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche
di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui al
,
di organizzazione e gestione delle
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai
d
evono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo
di studio di cui al
,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’Accordo di cui a
l
.
4. I corsi di formazione di cui al
sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza
,
dal Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo di cui al
nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23,
e della laurea
magistrale LM26
di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000,
ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2
aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale
ai sensi della normativa vigente, sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
,
primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente Decreto Legislativo, in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del
servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui al
.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi del
,
e del
e
b)
,
del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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39
Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...733
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