D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 75

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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DECRETI ATTUATIVI:
INTERPELLI
Richiami all’Art. 45:
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-
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana,
di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 13
9
(
N
)
e dalle disposizioni concernenti
la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno,
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a)
i criteri diretti atti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2)
misure precauzionali di esercizio;
3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al
,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data
10 marzo 199
8
(
N
)
.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo
14, comma 2, lettera
h)
, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 13
9
(
N
)
,
con Decreto del Ministro dell’interno sono
istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una
specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l’espletamento della
attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai
,
ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo,
concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli
organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli
articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 13
9
(
N
)
. Restano ferme le rispettive competenze di cui
al
.
7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al
,
sono
rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
[
]
Richiami all’Art. 46:
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-
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito
produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui a
l
.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall
.
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