D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 77

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Richiami all’Art. 48:
-
-
-
-
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
b)
,
c)
e
d)
, della Legge 28 gennaio 1994, n. 8
4
(
N
)
, sedi di autorità
portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con Decreto dei
Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte
le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è
individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito
produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al
nonché le modalità
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui
al
in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e
realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Richiami all’Art. 49:
-
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c)
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d)
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui al
;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall
;
h)
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
,
dalle quali è, di
norma, sentito;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui al
;
m)
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati
,
di cui al
r)
contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al
s
ono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
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