D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 82

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Pagina 46 di 166
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per ciascun soggetto per la violazione
del
.
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la
violazione del
.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o
che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed
all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di
regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di
esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del Codice di procedura penal
e
(
N
)
,
con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Richiami al Titolo I:
-
-
-
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...733
Powered by FlippingBook