APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina 161 di 166
da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabili’. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello
in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via
telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal
lavoratore o dal medico certificatore. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve
essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto
il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno. La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità
dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle
malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato
medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il
certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata
della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto
assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore
all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il
giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all’estero. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.».
Note all
- Il testo degli articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale, è il seguente: «Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato). - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute,
in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa dal reato.». «Art. 92 (Consenso della persona offesa). - 1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. E’ inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni. 3. Il consenso può
essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente
né allo stesso né ad altro ente o associazione.».
Note all
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, abrogato dal presente Decreto, recava: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro».
- Il testo dell’art. 28 del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, è il seguente: «Art. 28 (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con Decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Commissione
consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza; b) si dà attuazione alle Direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre Direttive già recepite nell’ordinamento nazionale; c) si provvede all’adeguamento
della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente Decreto in relazione al progresso tecnologico.».
- Il testo degli articoli 20 e 21 del citato Decreto Legislativo n. 758 del 1994, è il seguente: «Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del Codice di procedura penale, impartisce
al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale
termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può
superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei
mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che
è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito
o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato
inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.». «Art. 21 (Verifica dell’adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine
indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa,
nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale
pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
Note all
- Il testo dell’art. 1, comma 2 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), è il seguente: «Art. 1 (Campo di
applicazione e definizioni). - 1. (Omissis). 2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) macchina: 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una
applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine
e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un’attrezzatura
intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un
trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile; b) componente di sicurezza: un componente, purché
non sia un’attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la
sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 3. Si intende per
immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di
sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo
aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. 4. Si intende per messa in servizio: a) la prima utilizzazione della
macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione Europea; b) l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base
della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle
modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. 5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento: a) le macchine la cui unica
fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; b)
le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente; c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; d) le caldaie a vapore e i
recipienti a pressione; e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività; f) le
fonti radioattive incorporate in una macchina; g) le armi da fuoco; h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per
autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose; i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d’acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente