APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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trattamento e successivo deposito o smaltimento nell’ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministeri dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentite la Regione o la Provincia autonoma interessata e l’ANPA. 2. Con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con i Ministri dell’ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l’ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel Decreto può essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l’esercizio.».
Note all
- Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera i) del citato Decreto Legislativo 276 del 2003, è il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: a)-h)(omissis); i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito,
ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;».
Note all
- Il testo dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione), è il seguente:
«Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro). - I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e
penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i
rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.».
- Il testo dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994 è il seguente: «Art. 95 (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione del presente
Decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10, ferma restando l’osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).».
Note all
- Il testo dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994 è il seguente: «Art. 13 (Prevenzione incendi). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al
numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad
evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 2. Per il settore minerario il Decreto di
cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.».
- Per il testo dell’art. 2, comma 1, lettera i) del citato Decreto Legislativo 276 del 2003, si ved
Note all
- Il testo dell’art. 55 del citato Decreto Legislativo n. 277 del 1991 è il seguente «Art. 55 (Esercizio dell’attività di medico competente). - 1. I laureati in
medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente Decreto abbiano svolto
l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L’esercizio della funzione di cui al
comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla
documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. 3. La domanda è presentata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. L’assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.».
- Il testo del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30
novembre 1998, n. 419), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario.
Note all
- Il testo della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.
- Il testo dell’art. 2103 del Codice civile, è il seguente: «Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.».
- Il testo dell’art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 165 del 2001 è il seguente: «Art. 52 (Disciplina delle mansioni). (Art. 56 del Decreto Legislativo n. 29
del 1993, come sostituito dall’art. 25 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 387 del
1998). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 3. Si considera svolgimento
di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo
di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al
di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la