D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 188

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina 152 di 166
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione
pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative
sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di
lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articoli a favore dei
giovani del Mezzogiorno presso imprese di Regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.».
- Il testo del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della Legge 24 giugno
1997, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Il testo dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), è il seguente: «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300), è il seguente:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente). - 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’art. 5, comma 1,
lettera a), l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;».
- Il testo degli articoli 589 e 590, terzo comma del Codice penale, è il seguente:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - (Omissis). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa
da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.».
Note all
:
- Per i riferimenti della legge 11 agosto 1991, n. 266, si ved
a
.
- Il testo del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento
ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e
servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n.
485), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (Attuazione della Direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
- Il testo della Legge 26 aprile 1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1974, n. 134.
- Il testo dell’art. 1, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, è il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Nei riguardi
delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente Decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con Decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.».
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
- Per i riferimenti del citato Decreto del Presidente delle Repubblica n. 164 del 1956, si ved
a
.
- Gli articoli da 20 a 28 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo III capo I (Somministrazione di lavoro) dello stesso Decreto.
- Il testo dell’art. 23, comma 5 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, è il seguente: «Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà). - 1.-4. (Omissis). 5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...733
Powered by FlippingBook