APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell’ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l)
sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di procedura penale, assicurando l’effettiva partecipazione e
difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a),
b) c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile;
s) prevedere l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all’alinea del presente comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia
accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall’associazione o dall’ente, con
particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l’azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli
articoli 2289, secondo comma, e 2437 del Codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti
soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del
luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività
necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione della presente
lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la
responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall’assemblea con voto favorevole di almeno un
ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare
coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell’azione sociale di responsabilità;
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei
soggetti di cui all’alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q),
non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del
soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza
di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell’ipotesi in cui l’azione di risarcimento del danno è proposta contro l’azionista, il
socio o l’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di
gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità dell’ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano
pubblici poteri.
3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il Decreto Legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre Leggi dello Stato,
nonché le norme di carattere transitorio.».
- Il testo del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14
febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.
- Il testo della Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1,
della Direttiva 89/391/CEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 159. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.
- Il testo del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Rettifica di errori materiali contenuti nella Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 177/05.
(Deliberazione n. 187/05)), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220.
- Il testo della Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima Direttiva particolare ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore il 27 aprile 2006.
- Il testo della Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - Legge
Comunitaria 2006), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 (Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
Note all
- Il testo dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è il seguente:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.».
2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo
quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 46
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonchè i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati.