D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 192

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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- Il testo degli articoli 16, 19 e 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229), è il seguente: «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). (art. 4,
Legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 1, Legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 3, Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e
17, Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose,
individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per
l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’art.
17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi. Con lo stesso Decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate. 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal
competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che
comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di
prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla
normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo
quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei
progetti e della documentazione tecnica richiesta. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le
visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’art. 21. 4. Ai
fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,
acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con Decreto del
Ministro dell’interno. 5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando
provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei
provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi. 6. Indipendentemente dal periodo di
validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il Regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi
sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 7. Con Decreto del
Presidente della Repubblica emanato a norma dell’art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono dettate le
disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del
certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli
insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa medesima; gli
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. 8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della Legge 24 novembre 2000, n. 340.».
«Art. 19 (Vigilanza). (art. 23, Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626). - 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e
giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad
essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione
o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.
Nell’esercizio dell’attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l’accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l’esercizio; l’accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l’acquisizione delle informazioni e dei
documenti necessari; il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all’esercizio della vigilanza. 3. Qualora
nell’esercizio dell’attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l’inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l’inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la
messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell’esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità
competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.». «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività).
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, Legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 2, Legge 26 luglio 1965, n. 966). - 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività
soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un
anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il Decreto del Presidente della
Repubblica. previsto dall’art. 16, comma 1. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre
la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.».
- Il testo del citato Decreto Legislativo n. 66 del 2003 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
- Il testo dell’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito con modificazioni, dalla
Legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente: «Art. 1 (Fondo per l’occupazione). - 1. - 6. (Omissis). 7. Per le finalità di cui al presente art. è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l’occupazione, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel
quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo:».
- Il testo dell’art. 1, comma 1156, lettera g), della citata Legge n. 296 del 2006, è il seguente: «g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
Decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed
innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in
ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;».
Note all
:
- Per il testo del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si ved
a
.
Note all
:
- Il testo dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A), è il seguente: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). - 1. L’atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalità di cui all’art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati
dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la Legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
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