D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 189

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore
osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi.».
- Il testo dell’art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, è il seguente: «Art. 30 (Distacco). - 1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore
di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata
attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco
che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita
a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’art. 8, comma 3, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio
1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’art. 414 del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2.».
- Il testo dell’art. 1, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è il seguente: «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Gli articoli da 61 a 69 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII, capo I (Lavoro a progetto e lavoro occasionale) dello
stesso Decreto.
- Il testo dell’art. 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, è il seguente: «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1)-2) (Omissis). 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;».
- Gli articoli da 70 a 74 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII - capo II (Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti) dello stesso Decreto.
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a
norma dell’art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1999, n.70.
- Il testo dell’art. 2222 del Codice civile è il seguente: «Art. 2222 (Contratto d’opera). - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo
capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Il testo dell’art. 230-bis del Codice civile è il seguente: «Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che
presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari
partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è
considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di
partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione
dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».
Note all
:
- Per il testo dell’art. 230-bis del Codice civile, si ved
a
.
- Il testo dell’art. 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo-Quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), è il seguente: «Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di
regola a tempo indeterminato. 1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall’inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia
superiore a dodici giorni.».
- Il testo dell’art. 74 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, è il seguente: «Art. 74 (Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro). - 1. Con specifico
riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo
grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.».
- Il testo della Legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974, n.
5.
- Per i riferimenti della citata Legge n. 266 del 1991, del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, si ved
a
.
- Per il testo dell’art. 2222 del Codice civile, dell’art. 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, si ved
a
.
- Per i riferimenti agli articoli da 20 a 28 e da 61 a 69 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, si ved
a
.
- Il testo del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, (Attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all’Accordo-Quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma
secondo, lettera a), della Legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 1963, n. 307.
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