APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purchè resti ferma l’unicità degli uffici di diretta collaborazione di
vertice. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato. All’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro
dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico».
21-bis. All’art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, organizzato ai sensi dell’art. 98 del
testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall’art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
Lo stesso ufficio è competente per l’istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando l’applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonchè agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell’art. 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti adottati
dai rispettivi organi di Governo di cui all’art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del
personale interessato, al predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Il testo dell’art. 1 della citata Legge n. 123 del 2007, è il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più
Decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’art.
117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I Decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione,
come già indicati nell’art. 1, comma 2, e nell’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la
normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai
soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di
tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le Direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare
il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle
disposizioni contenute nei Decreti legislativi emanati in attuazione della presente Legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun
soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte
dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva
ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con
sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente,
anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche
e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle
Regioni e delle Province autonome di cui all’art. 117 della Costituzione, della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e
delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che
valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la