D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 187

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione
aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL,
nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di
formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci
gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi
compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e
private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione
alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del
livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’art. 8 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I Decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I Decreti di cui al presente articoli sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri
competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei Decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i Decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui
al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei Decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il
Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei Decreti medesimi.
7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei Decreti attuativi della presente delega le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni.
7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio
2008.».
- Per il testo dell’art. 117 della Costituzione, si ved
a
.
- Il testo dell’art. 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:
«Art. 16 (Attuazione delle Direttive comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome). - 1 (Omissis). - 2. (Omissis). 3. Ai fini di cui all’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome, si applicano, per le Regioni e le Province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all’art.
11, comma 8, secondo periodo.».
- Il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
Note all
:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Il testo dell’art. 2549 del Codice civile, è il seguente:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o
di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».
- Il testo dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), è il seguente:
«Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento).
- 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...733
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