TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO
I
- PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente Decreto Legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 12
per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo. Il presente Decreto Legislativo persegue le finalità di cui al
nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117
della
Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 11
quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3,
della Legge 4 febbraio 2005, n. 1
le disposizioni del presente Decreto Legislativo, riguardanti ambiti di
competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata
adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di
quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 11
terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente Decreto sono effettuati nel rispetto dei principi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
a)
«
lavoratore
»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549
e
seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 19
, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1°
dicembre 1997, n. 46
, e successive modificazioni;
b)
«
datore di lavoro
»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16
,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo;
c)
«
azienda
»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d)
«
dirigente
»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
e)
«
preposto
»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
f)
«
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
g)
«
addetto al servizio di prevenzione e protezione
»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti