TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e
territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti
attività:
a)
svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione
e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b)
interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata
competenza scientifica. Ai fini della
esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e
indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c)
è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo
della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d)
svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non
svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e)
è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f)
fornisce consulenza al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
agli altri Ministeri e alle
Regioni e alle Province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g)
fornisce assistenza al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e alle Regioni e alle Province
autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del
lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h)
supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) può svolgere
, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di
vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l)
effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
m)
partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità
della Norma Tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n)
assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o)
diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui al
p)
coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point
italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q)
supporta l’attività di monitoraggio del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sulla
applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze
quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore
marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Decreto:
a)
raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b)
concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi
con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e con l’ISPESL;
c)
finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d)
supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,anche
mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi
anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e)
eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n.
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con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
Le somme
eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
il Ministero dello sviluppo economico
per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di