D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 49

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche
mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11 - Attività promozionali
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui al
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati
dal Comitato di cui al
,
le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in
particolare a:
a)
finanziamento
, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicità delle procedure;
b)
finanziamento
, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di progetti formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui al
b)
;
c)
finanziamento
, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
delle attività degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica
ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al
si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 7-
bis,
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al
riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle
a)
,
b)
e
c)
del
e dell’
articolo 52, comma 2,
lettera
d)
17
.
3. Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto Legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel
possono
altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con
l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni
tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di
intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto
dell’adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo,
verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle
istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
c)
e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5.
L’INAIL finanzia,
con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le
associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,
progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di
cui al
v)
.
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente..
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere
utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese
17
l’art. 52 comma 2 lettera d) è stato abrogato dall’art. 31 comma 2 del D.Lgs. 106/09.
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