TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche
mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11 - Attività promozionali
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui al
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati
dal Comitato di cui al
le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in
particolare a:
a)
finanziamento
, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicità delle procedure;
b)
finanziamento
, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di progetti formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui al
c)
finanziamento
, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
delle attività degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica
ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al
si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 7-
bis,
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al
riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle
e
del
e dell’
articolo 52, comma 2,
lettera
d)
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.
3. Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto Legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel
possono
altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con
l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni
tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di
intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto
dell’adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo,
verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle
istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5.
L’INAIL finanzia,
con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le
associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,
progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di
cui al
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente..
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere
utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese
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l’art. 52 comma 2 lettera d) è stato abrogato dall’art. 31 comma 2 del D.Lgs. 106/09.