D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 46

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare
le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi,
anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al
è costituito dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
,
dal Ministero dell’interno, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA
e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del
medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si
occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
6
(
N
)
.
4. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, di concerto con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data
dell’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il
funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8
2
(
N
)
,
così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 4
aprile 2006, n. 15
9
(
N
)
,
e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la
prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo Decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le
forze armate
,
le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa,
dell’interno e dell’economia e delle finanze.
14
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in
ordine ai flussi informativi di cui all
e
a)
,
b)
,
c)
e
d)
del
.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a)
il quadro produttivo ed occupazionale;
b)
il quadro dei rischi
anche in un’ottica di genere
;
c)
il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori
e delle lavoratrici
;
d)
il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e)
il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le
attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici
nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
6
(
N
)
.
8. Le attività di cui al
sono realizzate dalle amministrazioni di cui al
utilizzando le
ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Richiami all’Art. 8:
-
-
-
e
aa)
-
-
-
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ISPESL
15
, l’INAIL e l’IPSEMA
5
sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul
lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,
svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
a)
elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
b)
interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e
salute sul lavoro di cui al
p)
,
per verificare l’adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno
degli infortuni e delle malattie professionali;
c)
consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
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Comma così modificato dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il
17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
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Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30
luglio 2010 l'IPSEMA e 1'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tale disposizione entra in vigore il 31/05/2010.
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