D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 52

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all
del presente decreto
trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 16, 19 e 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 13
9
(
N
)
.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
di cui a
l
:
a)
la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al
pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
.
5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di
cui al
:
a)
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b)
il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di cui al
.
6. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme aggiuntive di cui al
c)
,
integra la dotazione del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 14
8
(
N
)
,
convertito, con modificazioni, dalla
Legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di cui all’articolo 1,
comma 1156, lettera
g)
, della Legge 27 dicembre 2006, n. 29
6
(
N
)
.
8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al
b)
,
integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
e
2
è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al
è punito con
l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
,
le disposizioni del
si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore
irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti
della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla
cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
:
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui a
l
è punito con
[
]
:
-
arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
-
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 14:
-
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
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