D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 47

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d)
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli
e
11
.
e)
formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui al
;
f)
promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di
apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g)
partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui
al
;
h)
consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui al
;
i)
elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui al
v
)
;
l)
predisposizione delle linee guida di cui al
z
)
;
m)
contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dal
.
3. L’attività di consulenza di cui alla
c)
,
non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui
al
che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione
dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 33
1
(
N
)
del Codice
di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si
riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di
consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
per la parte concernente i
funzionari dell’ISPESL
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, è disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo
restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà
all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui al
.
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
(
N
)
,
dall’articolo 2,
comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549
(
N
)
,
e dall’articolo 2, comma 130, della Legge 23 dicembre 1996, n.
66
2
(
N
)
,
nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Decreto:
a)
raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b)
concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e con l’ISPESL;
c)
partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d)
eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 29
6
(
N
)
. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio
dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle
prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore
della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,
alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale
si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della
produzione e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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Commento personale all’art.9:
la frase “di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la parte concernente i funzionari
dell’Ispesl” sembra essere una ripetizione
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