TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d)
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli
e
e)
formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui al
f)
promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di
apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g)
partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui
al
h)
consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui al
i)
elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui al
l)
predisposizione delle linee guida di cui al
m)
contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dal
3. L’attività di consulenza di cui alla
non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui
al
che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione
dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 33
del Codice
di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si
riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di
consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
per la parte concernente i
funzionari dell’ISPESL
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, è disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo
restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà
all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui al
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
dall’articolo 2,
comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549
e dall’articolo 2, comma 130, della Legge 23 dicembre 1996, n.
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nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Decreto:
a)
raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b)
concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e con l’ISPESL;
c)
partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d)
eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 29
. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio
dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle
prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore
della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,
alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale
si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della
produzione e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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Commento personale all’art.9:
la frase “di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la parte concernente i funzionari
dell’Ispesl” sembra essere una ripetizione