D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 39

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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professionali di cui al
,
facente parte del servizio di cui alla
l)
;
h)
«
medico competente
»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
al
,
che collabora, secondo quanto previsto all
con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente Decreto;
i)
«
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l)
«
servizio di prevenzione e protezione dai rischi
»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m)
«
sorveglianza sanitaria
»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa;
n)
«
prevenzione
»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;
o)
«
salute
»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità;
p)
«
sistema di promozione della salute e sicurezza
»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q)
«
valutazione dei rischi
»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r)
«
pericolo
»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s)
«
rischio
»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t)
«
unità produttiva
»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u)
«
norma tecnica
»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v)
«
buone prassi
»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso
la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui al
,
validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui al
,
previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la
più ampia diffusione;
z)
«
linee guida
»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
aa)
«
formazione
»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb)
«
informazione
»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc)
«
addestramento
»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd)
«
modello di organizzazione e di gestione
»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione
di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera
a
), del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 23
1
(
N
)
,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del
Codice penal
e
(
N
)
,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee)
«
organismi paritetici
»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione
di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di
riferimento;
ff)
«
responsabilità sociale delle imprese
»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
CIRCOLARI
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