D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 42

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei
quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
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13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore
agricolo, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, di concerto con i Ministri della salute e delle
politiche agricole, alimentari e forestali
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, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e
limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede
ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente Decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni
definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente Decreto Legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori
stagionali di cui al
.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all
del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e fermi restando gli obblighi di cui agli
e
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del presente decreto, sono definite misure di semplificazione
della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che
dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate
lavorative nell’anno solare di riferimento.
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13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione
dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 3, co. 12-bis
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
DECRETI ATTUATIVI
Richiami all’Art. 3:
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Commento personale all’art. 3 comma 13:
la frase “di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali” andrebbe
sostituita con “di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”
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Comma inserito dall’art. 35 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Comma inserito dall’art. 35 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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