D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 578

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente,
sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di
incarico, ecc ...). In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere
dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari,
convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui al
,
del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di
aggiornamento;
ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per
i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di
effettivo conseguimento della qualificazione.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i
formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado
di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l’obbligo
dell’aggiornamento triennale.
MONITORAGGIO
La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del
presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della
sua efficacia.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTERO DELLA SALUTE
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013
Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei
lavoratori stagionali del settore agricolo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013
VISTO
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito
d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie
e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno
dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli
ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;
CONSIDERATO l’avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;
DECRETA
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la
stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro
accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
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