D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 579

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 2 - Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria
1. In relazione alle lavorazioni di cui al
,
ad eccezione di quelle che comportano
esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza
sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro,
senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente
ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
2. La visita medica preventiva di cui al
ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare,
senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50
giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti
medici.
3. L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione,
4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al
.
5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o
territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire
l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti
al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva
preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In
presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la
sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti
di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico
competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione
1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente
decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL
ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello
nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la
riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione,
ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei
documenti relativi alla informazione e formazione.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne verrà
dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 Marzo 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
DECRETO DIRIGENZIALE del 30 maggio 2013
Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici
alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DI CONCERTO CON
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
I DIRETTORI GENERALI
Visto
il
,
di seguito
,
concernente
"Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
l'
,
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni";
Visto
il Decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2012 di costituzione della Commissione di cui al
del D.M. 04.02.11, di seguito Commissione di cui al
;
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