DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione
a) osservazione delle funzioni vitali dell’infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di
coscienza (se presente o assente);
b) elementi utili nella descrizione dell’accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell’infortunato in modo da
consentire la chiara rappresentazione dell’evento infortunistico.
2. Interventi di primo soccorso:
a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l’infortunato da ulteriori
conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia;
b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco;
c) conoscenza ed acquisizione di modalità comportamentali idonee a sistemare l’infortunato in posizione di
sicurezza in attesa dei soccorsi.
3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione:
a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un
corretto e puntuale utilizzo;
b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all’atto dell’intervento di primo soccorso e
relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo.
4. Istruzioni operative sull’attivazione del pronto soccorso.
a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del
pronto soccorso del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le
informazioni necessarie al personale sanitario;
b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 11/04/2011
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche
ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano
effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ad operare sotto tensione»;
Visto
del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che
«l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività»;
Visto l
del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
;
Visto l’art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l’istituzione del Ministero della salute ed il
trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze
all’INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all’ISPESL esse debbano
intendersi conferite all’INAIL;
Ravvisata la necessità di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari
metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore;
Decreta: