D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 408

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale
a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione,
dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il
rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di
intervento e di attrezzature innovative.
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli
impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne
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tecniche, purchè si usino attrezzature e
procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di
messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore
o dalle stesse norme;
d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non
superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per:
a. parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione;
b. lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o
che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico
sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con
equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione
così come definita nella norma CEI EN 50110-1;
c. messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico
vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite
parti conduttrici;
d. lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di
carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito;
e. sperimentazione sotto tensione: attività che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di
intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.
Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende
1. Lo svolgimento delle attività di cui all
è consentito alle aziende che abbiano ricevuto
l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che
si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui
che fa parte integrante del
presente decreto.
2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al
le aziende devono essere in possesso dei requisiti
di cui
che fa parte integrante del presente decreto.
3. Le aziende autorizzate di cui al
sono autorizzate anche all’effettuazione della sperimentazione di cui
al
,
a condizione che sia fornita la documentazione di cui a
l
.
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione
1. I lavori sotto tensione di cui all
s
ono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
b. l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto
tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;
c. l’esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell’azienda autorizzata a lavoratori in possesso del
documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi
e
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;
d. le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successiv
o
;
e. i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n.
81/2008.
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Commento personale:
il termine corretto sembra essere “norme”
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