DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all’esercizio ferroviario;
c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attività lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto
ferroviario, purché sia svolta in ambito ferroviario;
d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario
svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di
pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata
nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.
Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso
1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività
lavorative di cui ai
e
provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui al
I
gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso,
predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto
della rete ferroviaria le modalità piu’ efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi piu’ rapidi possibili
anche per il trasporto degli infortunati.
2. Ai fini di cui al
i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle
imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l’efficace realizzazione delle procedure operative di
intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.
Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso
1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attività lavorative di
cui ai
e
el pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.
2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter
comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso,
la richiesta di pronto soccorso.
Art. 6 Formazione per il primo soccorso
1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attività
lavorative di cui ai
e
al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di
pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull’uso dei presidi contenuti nel pacchetto di
medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l’acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni
di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il
corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all’impiego del predetto personale.
2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed è svolto da personale medico nonchè, per le parti del
programma relative alle procedure, da personale esperto dell’ambito ferroviario, secondo il programma indicato
nel
Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore
per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.
3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè la
durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui al
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti di cui al
provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed
esattamente:
a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui al
b) entro diciotto mesi:
1) a dotare ogni luogo isolato dell’infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di
telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di
quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso;
2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione
radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia
attrezzata con punti fissi di telefonia;
3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la
comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale viaggiante ed a predisporre una
procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;
c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure
attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche
per il trasporto degli infortunati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO 1
Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all