D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 416

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro
180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe
definite dai soggetti titolari della funzione.
DECRETI ATTUATIVI
(
LINK ESTERNO al
sit
o
.
)
Articolo 4
1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all
,
del D.Lgs. n. 81/2008 sono quelle previste nel
al presente decreto, che fa parte integrante
dello stesso.
Articolo 5
1. Le modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui al
sono definite
nel
al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
Articolo 6
1. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:
a)
Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante
“Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e
l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m
3
” ;
b)
Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante
“Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di
sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 5 m
3
e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di
gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m
3
”;
c)
Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la
“Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi
interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”;
d)
Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329
“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 25 febbraio 2000,
n. 93”.
2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di
verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l’effettuazione delle verifiche
periodiche obbligatorie prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e
provinciale in vigore, continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione
regionale/provinciale.
Il presente decreto entra in vigore 390
4
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per
,
che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale.
Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - Maurizio Sacconi
Il Ministro della salute - Ferruccio Fazio
Il Ministro dello sviluppo Economico- Paolo Romani
ALLEGATO I
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui
all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
1. I soggetti pubblici o privati di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, devono possedere almeno i
seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento
CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare
nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione conforme ai requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto
richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità
ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione,
4
Termine modificato in 270 giorni dal Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2011 e ulteriormente
in 390 dal Decreto Interministeriale del 20 FBBRAIO 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/01/2012. Pertanto, il termine ivi previsto è il
23/05/2012.
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