DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli
articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.
4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al present
per verifiche periodiche si intendono:
a) La “prima delle verifiche periodiche”;
b) Le “verifiche periodiche successive”:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).
4.1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità, dell’attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e tipologia di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente,
potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dal
del D.Lgs. n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.
329.
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di “prima delle verifiche periodiche”, in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1.
sono i seguenti:
a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di
messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro
categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto
ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di
dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile,
la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto
indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.
329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.
4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata
costituente l’insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al
numero identificativo dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell’insieme stesso. Si
dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e proiezione dell’insieme e sul rispetto
delle istruzioni per l’uso, da inserire nella banca dati informatizzata di cui al
del presente
decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature
dell’insieme come “membrature” che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di
controllo previste dalla categoria dell’insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature
dell’insieme.
4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate
dell’insieme (o nel verbale relativo all’insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità
indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzature componenti l’insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell’insieme.
4.3. Le verifiche periodiche successive
4.3.1. La verifica di funzionamento
4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
a) esame documentale;
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
c) controllo dei parametri operativi.
4.3.1.2. I controlli di cui alla
vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della
prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla
ossono essere effettuati con prove a banco, con
simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le
valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti
dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative
all’attrezzatura a. pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla
sono finalizzati all’accertamento che