D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 418

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d. Carrelli semoventi a braccio telescopico
e. Idroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone
a. Scale aree ad inclinazione variabile
b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d. Ponti sospesi e relativi argani
e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f. Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento
a. Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (*)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori
a 116 kW (**)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il
decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Nota (*): da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del
decreto ministeriale 1 dicembre 1975.
Nota (**) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di riscaldamento si rimanda al
.
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal
fabbricante nelle istruzioni d’uso. Lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di
sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui ai precedente
e prevede anche la
compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro
messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP
3.1. Prima verifica periodica
3.1.1. La “prima” delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata
i
n
del D.Lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a:
a) identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in
servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati
riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti
informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione,
matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere
visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso
redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive
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