DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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2.1.5 Ai fini del
si considerano idonee le aziende dotate di sistemi di organizzazione e controllo
rispondenti a quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le
norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
2.2 Procedure di lavoro
2.2.1 Per l’esecuzione di lavori sotto tensione l’azienda deve adottare procedure scritte per l’esecuzione degli
stessi.
2.2.2 Le procedure devono definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare in
dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa dell’azienda interessata. le figure professionali previste
ai fini dello svolgimento dei lavori e le modalità di comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le
condizioni di sicurezza. Le procedure devono contenere inoltre:
a) il richiamo alle pertinenti normative tecniche;
b) le condizioni generali per l’esecuzione del lavoro;
c) l’organizzazione dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse;
d) la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;
e) le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.
2.2.3 Si considerano idonee ai fini del
procedure redatte secondo quanto stabilito dalle norme tecniche
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
3. Controllo delle aziende
3.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, ha la facoltà di
procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione rilasciata per il tramite della
Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell’INAIL il quale esprime il suo
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall’INAIL sono a
carico delle aziende secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
3.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione, questa viene sospesa
con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.
ALLEGATO III
Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e
modalità di autorizzazione dei soggetti formatori
1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione
1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo
.
devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarie
esercitazioni.
1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e
responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione.
1.3. Si considerano idonei ai fini dei
e
i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche
del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad
operare sotto tensione.
2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione
2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e
complessità dei lavori da eseguirsi.
2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni:
a) deve essere previsto l’inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto
tensione;
b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione
(isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica
elettrica;
c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso;
d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti ai lavori sotto tensione