DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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dell’ISPESL.
4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari
4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m
3
contenenti GPL possono usufruire dell’esonero dalle verifiche periodiche
di cui ai precedenti
e
alle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui
al
del presente decreto.
4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m
3
contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell’emissione acustica, nonché le modalità di
riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate
dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all
el presente decreto.
4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o
di abrasione o di erosione, la verifica d’integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas
contenuto, alla pressione di 1.1 volte la “pressione massima ammissibile” (PS), ed in una prova di ermeticità al
vuoto. Il grado di vuoto nell’intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro;
la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della
prova il grado di vuoto nell’intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è
richiesto il controllo spessimetrico.
4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati
frequentemente da un luogo di lavoro all’altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente
presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.
4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di
scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni
all’ulteriore esercizio vengono rilasciate dall’INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.
4.8. Considerazioni generali
4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il
divieto d’uso della attrezzatura.
4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l’attrezzatura non dia garanzia di idoneo
funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.
5. Procedure amministrative
5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell
del D.Lgs. n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione
all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di
matricola e lo comunica al datore dì lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche
periodiche stabilito dal
del D.Lgs. n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore
di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso
il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le
piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma
guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, già messi in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce
adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità di cui
5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di
direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui
incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all
del D.Lgs. n. 81/2008; tale
attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicità prevista dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche
periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione
delle stesse.
5.3. Disposizioni comuni
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale
occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi
gli apparecchi di misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre
1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo