D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 243

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA
DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE
PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Osservazioni di carattere generale
1.1 I requisiti del
si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.
1.2 Eventuali disposizioni concernenti l’uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel
al fine di consentirne l’impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
2. Sistemi e dispositivi di comando
2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle
sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato dell’attrezzatura.
I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente
visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni
dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti
in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti
da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale l’operatore deve essere in grado di accertarsi dell’assenza di
persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di
lavoro
deve essere preceduta automaticamente da un segnale d’avvertimento sonoro e/o visivo. La persona
esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o
dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.
I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o
involontario.
I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore
automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un
dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.
Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa
per gli operatori e le persone esposte o un danno all’attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia
garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.
2.2. La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un
organo di comando concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione,
ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore
esposto.
Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento
risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l’arresto generale
in condizioni di sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione
dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l’attrezzatura si
trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli
ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione
degli azionatori deve essere interrotta.
2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
3.1. Un’attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita
di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
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