D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 246

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve
essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per
evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i
rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori
trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo
d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra
parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
istallando una cabina per il conducente,
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno
spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso
2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a.
esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b.
esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di
un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c.
esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di
sicurezza l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve
consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
d.
quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono
essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e.
le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un
dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f.
le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio
suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
g.
le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h.
le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o
adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.
2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di
effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.
E’ vietato procedere, durante il moto, all’attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano
provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell’interruttore principale asportabile o
bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell’interruttore o
chiudere a chiave la cabina.
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all’inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore,
di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
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